

Statuto dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale dell’Alto Friuli
Art. 1
(Natura dell’Azienda)
1. L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale dell’Alto Friuli ha sede in Tolmezzo, è ente pubblico economico avente personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza della Regione.
2. L’ATER svolge attività nei settori dell’edilizia abitativa, dei servizi residenziali e sociali e dell’assetto del territorio, anche per conto degli Enti Locali, degli Enti pubblici e dei soggetti privati. All'Azienda si applica, in quanto compatibile, la normativa generale in materia di società per azioni.
3. Nell'ambito del territorio regionale l'ATER, in materia di edilizia residenziale pubblica, ha competenza sul territorio dell’Alto Friuli.
4. L’ATER dell’Alto Friuli ha sede legale in Tolmezzo, via Matteotti n. 7.
Art. 2
(Funzioni dell'Azienda)
1. Le funzioni e le finalità istituzionali dell’ATER dell’Alto Friuli sono previste dalla vigente normativa.
Art.3
(Attività dell'Azienda)
1. L'Azienda può svolgere ogni attività strumentale al raggiungimento delle proprie finalità, ivi comprese le attività di amministrazione di edifici in condominio.
Art.4
(Vigilanza)
1. La vigilanza della Regione sugli atti e sulle attività dell'Azienda è disciplinata dalla legislazione regionale vigente.
Art. 5
(Patrimonio dell'Azienda)
1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di cui ha acquistato la proprietà;
b) da eredità, donazioni ed elargizioni che siano pervenuti all'Azienda, preventivamente accettati dal Consiglio di Amministrazione;
c) dal patrimonio di altri Enti o Istituti, delle gestioni comunali o provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali di cui sia stata disposta la fusione o l'incorporazione;
d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
e) da devoluzioni conferite da enti pubblici o da privati;
f) da ogni altro apporto patrimoniale pervenuto nel rispetto della vigente legislazione.
Art.6
(Organi dell'Azienda)
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale.
Art.7
(Il Consiglio di Amministrazione)
1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio sindacale. Le richieste di convocazione debbono indicare le ragioni e l'oggetto della convocazione.
3. Gli avvisi di convocazione sono comunicati ai membri del Consiglio e del Collegio sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata o mediante comunicazione telegrafica ovvero con telefax, e devono indicare il luogo e l'ora di inizio della seduta e gli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio.
4. In caso di particolare urgenza, riconosciuto poi tale dal Consiglio, la convocazione può essere effettuata con un giorno di preavviso, anche mediante fonogramma o altro mezzo idoneo. Con le stesse modalità, per motivata urgenza, possono essere aggiunti argomenti a quelli indicati nella convocazione
5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, ovvero, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano d'età fra i presenti e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono approvate se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nel caso in cui una proposta di deliberazione abbia raccolto un numero di voti favorevoli pari alla metà dei consiglieri presenti, essa s’intende approvata a condizione che tra i voti favorevoli via sia quello di colui che presiede la riunione.
7. La delibera con la quale il Consiglio di amministrazione rifiuti la ratifica di un provvedimento adottato in via di urgenza dal Presidente deve disciplinare gli effetti e le conseguenze del provvedimento divenuto inefficace.
8. I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro, dei parenti ed affini fino al quarto grado e di società delle quali siano amministratori o direttori, ovvero delle società di persone di cui siano soci.
9. Il Direttore assiste, in qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio, esprime parere al momento della deliberazione e cura la redazione dei verbali e le relative deliberazioni; i verbali e le deliberazioni sono trascritti e custoditi in un’apposita raccolta e sono firmati dal Presidente e dal Direttore o da chi li ha sostituiti. I componenti il Consiglio hanno facoltà di prendere visione dei verbali e formalizzare eventuali osservazioni sugli stessi all’apertura della seduta successiva.
10. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ove non diversamente disposto dalla legge.
Art.8
(Incompatibilità e decadenza)
1. Le cause di incompatibilità e decadenza per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, Vicepresidente e Consigliere di Amministrazione dell'Azienda sono disciplinate dalla legislazione regionale vigente.
Non possono, inoltre, essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica, qualora si verifichino le relative cause ostative:
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) coloro che abbiano lite pendente con l'Azienda o che abbiano debiti o crediti, liquidi ed esigibili, verso di essa per i quali sia intervenuta legale messa in mora;
c) gli assegnatari in locazione di unità immobiliari di proprietà o gestite dall'Azienda.
2. La decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio di Amministrazione, dopo formale contestazione all'interessato della causa di incompatibilità ed assegnazione di un termine per la presentazione di deduzioni scritte. La delibera che dichiara la decadenza è trasmessa all'Assessore regionale competente per referato, per i provvedimenti di competenza.
3. L’incompatibilità non può essere dichiarata qualora la causa della stessa, se insorta successivamente alla nomina, sia rimossa entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.
4. I Consiglieri di Amministrazione decadono, inoltre, dalla carica qualora non partecipino, senza adeguata giustificazione, a tre riunioni consecutive del Consiglio.
5. Sulla decadenza il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi dei commi precedenti.
Art. 9
(Compensi)
1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, al Presidente ed ai membri del Collegio Sindacale compete un'indennità mensile di carica, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'Azienda.
2. Ai componenti della Commissione paritetica, della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nonché degli altri organi collegiali operanti all'interno dell'Azienda, compete un’indennità di presenza giornaliera per ogni partecipazione alle sedute.
3. Le indennità di presenza di cui al comma 2 non sono mai tra loro cumulabili per la partecipazione nella medesima giornata ai lavori di più organi collegiali appartenenti all'Azienda.
4. Le indennità di presenza di cui al comma 2 sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale.
Art. 10
(Il Presidente)
1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni, le incompatibilità ed i compensi del Presidente sono disciplinati dalla legge.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ATER, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione.
3. In caso di vacanza o assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni, le incompatibilità ed i compensi del Vicepresidente sono disciplinati dalla legge.
4. Il Presidente può adottare, nei casi in cui l'urgenza dell'adempimento, debitamente motivata, sia incompatibile con i tempi necessari per l'adozione della delibera consiliare, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, convocandolo senza indugio per riferire in merito e chiederne la ratifica. La ratifica andrà sottoposta all’esame del Consiglio alla prima riunione successiva all’emissione dell’atto dichiarato urgente. I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente sono immediatamente esecutivi.
Art. 11
(Regolamenti di organizzazione)
1. L’organizzazione dell’ATER è definita da regolamenti approvati dal Consiglio d’Amministrazione.
Art. 12
(Il Direttore)
1. La nomina, la disciplina del rapporto di lavoro e le attribuzioni del Direttore sono disciplinate dalla legge e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli organi dell’Azienda.
2. Il Direttore può delegare ai Dirigenti dell’ATER proprie attribuzioni, con particolare riferimento all’emanazione di provvedimenti, ai poteri di spesa, alla stipula di atti, contratti ed alla firma di corrispondenza. L’ATER sta in giudizio per mezzo del Direttore, egli dispone in ordine alle liti attive e passive, nonché in ordine alle transazioni giudiziali e stragiudiziali, secondo quanto definito dal regolamento.
Art. 13
(Il Collegio sindacale)
1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni ed i compensi dei membri del collegio sindacale sono disciplinati dalla legge.
Art. 14
(Gestione contabile e finanziaria)
1. La gestione contabile finanziaria dell'ATER e le procedure di scelta dei contraenti per la stipula di contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture sono disciplinate dalla legge e dalle disposizioni regolamentari di organizzazione adottate.
Art. 15
(Programmazione della spesa e Bilancio di esercizio)
1. L’esercizio dell’ATER decorre dal 1 gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dell’anno stesso.
2. Con apposito regolamento di organizzazione di cui ai superiori artt. 11 e 14 il Consiglio potrà definire forme e contenuti di specifici strumenti finalizzati alla programmazione preventiva della spesa e degli investimenti inerenti l’esercizio.
3. Il regolamento definirà altresì il termine entro il quale il Consiglio dovrà approvare tale strumento preventivo.
4. Il termine per l’approvazione del bilancio d’esercizio da parte del Consiglio, scade il 31 maggio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio medesimo. Le modalità di redazione del bilancio di esercizio ed i suoi contenuti sono disciplinati dalla legge.
Art. 16
(Efficacia dello Statuto)
1. Il presente Statuto diviene efficace con l’approvazione mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 17
(Modifiche dello Statuto)
1. Le modificazioni, aggiuntive o sostitutive dello Statuto debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei propri componenti e diventano esecutive dopo l’approvazione del Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto.
2. Le disposizioni del presente Statuto che si rivelino incompatibili con sopravvenute disposizione di legge decadono automaticamente, senza necessità di deliberazione alcuna, dalla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni legislative.