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Regolamento per l’ospitalità

ART.1
Ospitalità
1. Per ospitalità si intende la coabitazione di una o più persone con il nucleo assegnatario, giustificata da motivi:
a. assistenziali;
b. sociali;
c. affettivi;
d. di studio;
e. di lavoro.

ART.2
Ospitalità provvisoria
1. L'ospitalità provvisoria concessa a favore di una o più persone, senza che ciò comporti alcun diritto dell'ospitato a subentrare nella posizione giuridica del titolare o comunque ad acquisire il titolo di assegnatario.
La decorrenza dell’ospitalità viene immediatamente segnalata all’ATER – anche mediante l’utilizzo della scheda del censimento biennale, corredata dei dati anagrafici e della situazione reddituale dell’ospitando.
L’ATER su richiesta dell’interessato rilascia comunicazione attestante l’ospitalità provvisoria anche ai fini della nuova posizione anagrafica.
2. La sussistenza di morosità è ostativa alla concessione di autorizzazione dell’ospitalità provvisoria.

ART.3
Ospitalità definitiva
1.
Si considerano ospiti definitivi coloro che non fanno parte delle categorie di cui all’art. 3 del “Regolamento di esecuzione dell’art. 3 della L.R. 6/2003 concernente le agevolazioni per l’edilizia sovvenzionata”approvato con DPR 13/04/2004 n. 119/Pres e che risultano incluse nella certificazione anagrafica al momento della domanda di assegnazione alloggio.
2. L’ospitalità assumerà la connotazione definitiva, quando rileverà coesistere le seguenti condizioni: siano trascorsi due anni consecutivi di ospitalità caratterizata dalla temporaneità; siano formalmente dimostrate l’iscrizione anagrafica e la corresponsione del canone di locazione convenzionalmente pattuito, alla cui determinazione hanno concorso i redditi imponibili dell’ospite.
Tuttavia, prima della scadenza dei due anni, potrà venire presentata dall'assegnatario istanza di ospitalità definitiva debitamente documentata e corredata dalla certificazione attestante il possesso dei requisiti dell'ospite.
Tale ospitalità definitiva, potrà essere concessa dall'ATER quando sia giustificata da stretti vincoli di parentela o comunque da particolari motivi affettivi o di assistenza (morale e fisica) o da altre valide ragioni.
3. La concessione dell'ospitalità definitiva da parte dell'Azienda, è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’edilizia sovvenzionata salvo il limite di reddito che è quello fissato per la revoca (art. 2 regolamento approvato con DPR 13/04/2004 n. 119/Pres. e art. 21 L.R. 6/2003).
L’accertamento della sussistenza di detti requisiti potrà avvenire nel momento in cui l’ospite farà valere i diritti propri dell’ospitalità definitiva.
4. L’ospitalità definitiva è concessa se:
a. non sussiste morosità;
b. l’ospite è anche anagraficamente nello stato di famiglia dell’assegnatario;
c. l’ospite si impegna formalmente per sé ed in solido con l'inquilino all'osservanza di tutte le condizioni e all'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto in essere con l’inquilino stesso. L'estensione della responsabilità agli ospiti del presente articolo è limitata alle obbligazioni inadempiute nel periodo di convivenza degli ospiti stessi con l'inquilino.
5. L'ospitalità definitiva conferisce all'ospite il diritto di subentrare nella posizione giuridica dell'assegnatario ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 5, del regolamento approvato con DPR 13/04/2004 n. 119/Pres.

ART.4
Ospitalità occasionale
1.
L'ospitalità è da considerarsi puramente occasionale qualora non superi il periodo di 45 giorni. Essa non comporta comunicazione della posizione reddituale dell'ospite.

ART.5
Decorrenza ospitalità
1. I redditi dell'ospite concorrono alla determinazione del nuovo canone di locazione, che avrà decorrenza a partire dalla effettiva occupazione dell'alloggio da parte dello stesso. In caso di mancanza di reddito da parte dell’ospite o degli ospiti, il canone di locazione non sarà rideterminato e quindi non subirà diminuzioni.
2. L’inquilino richiedente l’ospitalità, dovrà corrispondere gli interessi di mora per ritardato pagamento sulla differenza tra il canone corrisposto ed il canone che avrebbe dovuto corrispondere, relativamente al periodo decorrente dalla data di inizio dell’ospitalità fino alla data di presentazione della domanda tendente ad ottenere l’autorizzazione all’ospitalità.