

Cambio alloggio
L’inquilino, nel corso del tempo, può veder modificate le proprie necessità alloggiative. In tal caso esiste la possibilità di inoltrare domanda di cambio alloggio mediante appositi moduli predisposti dall’ATER eventualmente anche in base a specifico bando di concorso.
L’istanza può essere presentata solo da coloro che occupano l’alloggio da almeno due anni.
Il cambio può essere concesso dall’ATER per le seguenti motivazioni: (NON IN ORDINE DI IMPORTANZA)
a) variazione in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;
b) esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;
c) motivi di salute;
d) presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili;
e) gravi necessità familiari;
f) impossibilità, per motivi economici, di corrispondere il canone di locazione e quote accessorie.
Può essere autorizzato anche lo scambio di alloggio tra inquilini anche tra ATER diverse.
L’inquilino è obbligato, pena la revoca dell’assegnazione, ad accettare il cambio in caso di sottoutilizzo dell’alloggio.
Coloro che sono assegnatari di alloggio cedibile e non intendono acquistarlo hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio non cedibile.
Disdetta
L’inquilino che non intenda più occupare l’abitazione assegnatagli può in ogni momento comunicare per iscritto la disdetta del contratto di locazione.
Il canone di locazione e gli accessori dovranno essere pagati fino alla riconsegna dell’alloggio e, comunque, per almeno due intere mensilità successive a quella nel corso della quale è stata comunicata la disdetta stessa.
La restituzione dell’alloggio avviene con la riconsegna delle chiavi, da effettuarsi all’atto del sopralluogo per l’accertamento delle condizioni in cui trovasi l’alloggio stesso anche ai fini dell’addebito dei lavori di ripristino.
Nel caso in cui l’abitazione sia dotata di singolo impianto per il riscaldamento, l’inquilino deve riconsegnare anche il “libretto d’impianto” comprovante la regolarità dell’impianto e l’effettuazione dei controlli periodici.
In caso di decesso dell’unico occupante l’alloggio, l’abitazione deve essere riconsegnata all’ATER dagli eredi o da chiunque abbia la disponibilità.
Il canone di locazione
Il canone di locazione previsto per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata viene determinato sulla base del reddito degli assegnatari, tenendo conto del valore dell’alloggio.
Gli assegnatari, infatti, a seconda del reddito del nucleo familiare, vengono collocati in tre fasce.
Il canone di locazione viene aggiornato periodicamente sulla base dei nuovi redditi percepiti dall’intero nucleo familiare.
Modalità di pagamento del canone di locazione
L’ATER comunica a tutti gli assegnatari la somma mensilmente dovuta, distinta voce per voce.
Il pagamento del canone e delle altre somme eventualmente dovute, quali rimborsi spese comuni e oneri accessori, ecc., va effettuato mensilmente in via anticipata, entro il giorno 10 di ciascun mese. In caso di ritardo verranno calcolati gli interessi pari al tasso legale vigente tempo per tempo.
Per l’effettuazione del versamento si devono utilizzare i bollettini di conto corrente postale prestampati emessi dall’ATER e recanti l’indicazione dell’utente, l’importo totale da corrispondere, il mese di riferimento nonché la data di scadenza del pagamento.
E’ possibile versare quanto dovuto anche utilizzando il sistema della cosiddetta “domiciliazione bancaria” con addebito automatico sul conto corrente bancario.
L’inquilino è comunque tenuto a rispettare i termini di pagamento.
Riduzione del canone di locazione
Gli assegnatari possono inoltrare richiesta di riduzione del canone di locazione in caso di perdita del posto di lavoro o pensionamento, di variazione del nucleo familiare causata da decesso o allontanamento di componenti per matrimonio, convivenza more uxorio, trasferimento posto di lavoro o per altre gravi, comprovate motivazioni.
Al fine di poter usufruire della variazione del canone di locazione, la caduta di reddito deve, comunque, provocare una consistente riduzione del reddito complessivo familiare rispetto a quello considerato per la determinazione del canone.
Le richieste potranno essere presentate entro date prefissate.
La richiesta dovrà essere presentata utilizzando un modulo all’uopo predisposto dall’ATER.
Censimento dei redditi e del nucleo familiare
Il censimento dei redditi e delle situazioni anagrafiche degli assegnatari permette l’aggiornamento dei canoni sulla base delle nuove situazioni accertate.
Periodicamente, infatti, l’ATER, per precisi obblighi di legge, procede al censimento dei nuclei familiari e dei loro redditi.
Gli assegnatari devono comunicare all’ATER le informazioni in merito alle persone che, anche in via temporanea, fruiscono dell’alloggio ed ai redditi dalle stesse posseduti.
L’operazione si effettua solitamente nel periodo in cui viene richiesta ai cittadini la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini fiscali.
La mancata comunicazione o le comunicazioni di dati non corrispondenti al vero comportano la revoca dell’assegnazione, oltre all’eventuale risarcimento dei danni che ne siano conseguiti all’ATER.
La morosità
In presenza di morosità si provvede a diffidare l’assegnatario.
Se la diffida non ha effetto viene avviata azione legale per il recupero del credito, con addebito di ogni onere. L’azione può giungere sino allo sfratto dall’alloggio.
La regolarità nei pagamenti del canone e degli oneri accessori è indispensabile per garantire la salvaguardia del patrimonio immobiliare dell’ATER e, conseguentemente, migliorare il servizio garantito a tutti gli inquilini ed è condizione per usufruire della possibilità di mobilità, della riduzione del canone, dell’acquisto dell’alloggio quando previsto e di ogni altro beneficio.
La revoca: motivi e procedure
L’ATER dispone in qualunque tempo la revoca dell’assegnazione degli alloggi in locazione nei confronti di chi:
a) abbia perduto i requisiti richiesti per l’accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata e, in particolare con riferimento alla situazione economica, abbia superato per due anni consecutivi di due terzi il limite in vigore per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, salvo che si tratti di assegnatari ultrasessantenni ovvero di assegnatari il cui nucleo familiare comprenda soggetti disabili;
b) non abbia comunicato i dati relativi alla propria situazione economica o abbia fornito dati non corrispondenti al vero previa eventuale verifica mediante le competenti strutture comunali sulle condizioni sociali del soggetto;
c) abbia violato le norme di legge e di regolamento che disciplinano i doveri dell’inquilino ovvero abbia usato l’alloggio in modo difforme dalla sua destinazione e lo abbia danneggiato gravemente;
d) abbia sublocato o ceduto in tutto o in parte l’alloggio a terzi;
e) non abbia mantenuto la stabile occupazione dell’alloggio per un periodo superiore a sei mesi in assenza di preventiva autorizzazione da parte delle ATER;
f) essendo assegnatario di un alloggio avente un numero di vani, esclusi la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno, abbia rifiutato un cambio con altro alloggio.
La revoca dell’assegnazione comporta la risoluzione del contratto.
Annullamento dell’assegnazione
Qualora l’assegnazione dell’alloggio sia stata conseguita in violazione delle norme vigenti al tempo dell’assegnazione, ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, l’ATER dispone l’annullamento dell’assegnazione.
L’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione del contratto.
L’occupazione senza titolo
L’ATER, previa diffida con lettera raccomandata AR, dispone il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo e assegna il termine di 15 giorni per il rilascio degli stessi.
Ospitalità
L’ospitalità è da considerarsi occasionale qualora non superi il periodo di 45 giorni.
In tal caso non necessita di autorizzazione, né comporta comunicazione dei redditi delle persone ospitate.
Per ospitalità a tempo determinato o a carattere definitivo s’intende la convivenza di una o più persone con il nucleo assegnatario, e giustificata da motivi assistenziali, sociali, affettivi, di studio o di lavoro, che presentino carattere di consolidata e necessaria continuità.
Gli ospiti definitivi devono possedere i requisiti previsti dalla legge vigente.
L’istanza di ospitalità deve essere rivolta dall’assegnatario all’ATER, debitamente documentata e corredata dalla certificazione attestante il possesso dei requisiti, compreso quello reddituale, degli ospitandi.
L’ospitalità viene concessa dall’ATER anche per periodi di tempo predeterminati od a titolo provvisorio.
I redditi degli ospiti concorrono alla determinazione del canone di locazione.
Voltura del contratto di locazione
La normativa regionale prevede la possibilità di voltura del contratto di locazione in caso di decesso dell’intestatario, di divorzio o separazione legale, di scioglimento della convivenza di fatto ed in caso di abbandono dell’alloggio da parte del titolare del contratto di locazione.
Chi subentra nella posizione giuridica del defunto nonchè chi subentra in caso di abbandono ed anche l’ospite definitivo che subentra deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento della sua morte, che anche la sua situazione economica era considerata ai fini del calcolo del canone, che faceva parte del nucleo familiare risultante dall’anagrafe e deve inoltre possedere i requisiti prescritti per l’edilizia sovvenzionata, fatto salvo, con riferimento all’indicatore della situazione economica complessiva, il limite previsto per la revoca dell’assegnazione.
L’ordine secondo il quale le persone rimaste nell’alloggio possono subentrare nell’intestazione del contratto di locazione è il seguente:
a) il coniuge superstite o il convivente more uxorio;
b) i figli legittimi e naturali riconosciuti;
c) i figli adottivi;
d) gli affiliati;
e) gli ascendenti di 1° grado.